73 d. 309/90, è l'accusa, secondo i principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale, come costantemente ribadito dalla Cassazione. Il giudice valuterà quindi la effettiva destinazione della droga (se a fine di uso personale – penalmente irrilevante – o di cessione a terzi – penalmente rilevante) secondo parametri come: laquantità; la qualità e la composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare; la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento delle dosi (bilancino, etc. ), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga e, comunque, sulla base delle concrete circostanze del caso. Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, secondo le tabelle ministeriali, la quantità massima detenibile per rimanere nell'uso personale (e non sconfinare nello spaccio) si ottiene moltiplicando la dose media singola (D. M. S. ), cioè la quantità di principio attivo che produce l'effetto stupefacente in chi la assume, per un numero stabilito, definito moltiplicatore (esempio: per l'eroina, la dose media singola è di 25 mg, il moltiplicatore variabile 10, la quantità massima detenibile 250 mg, la sostanza lorda 1, 7 g (15%), il numero di dosi o assunzioni è 10; per la cocaina, la dose media singola è 150 mg, il moltiplicatore variabile è 5, la quantità massima detenibile è 750 mg, la sostanza lorda 1, 6 g (45%), il numero di dosi o assunzioni è 5).
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Inoltre, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza, possono altresì procedere a perquisizioni. Gli operanti sono peraltro tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. È pertanto fondamentale stabilire quando si può parlare di detenzione per uso personale. La legge sul punto non detta una definizione univoca, ma rimette tale valutazione al giudice del caso concreto, secondo una serie di criteri di natura indiziaria. È importante precisare che non è l'imputato o la difesa a dover dimostrare l'uso personale della droga detenuta (così da poter beneficiare delle "sole" sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del d. n. 309/90), ma, al fine di ritenere un soggetto responsabile del reato di sui all'art.
La persona sottoposta a tali sanzioni, in quanto detentore di droga per uso personale, non subisce quindi alcun procedimento penale e rimane incensurata (il casellario giudiziale non riporterà pertanto questo tipo di segnalazione). È importante aggiungere che, invece, tale segnalazione comparirà nella banca dati delle forze dell'ordine, che elenca i precedenti di polizia (il cd. CED) e quindi, in caso ad esempio di controllo patente, è possibile che il soggetto in questione venga sottoposto a controlli più penetranti (ad esempio assoggettato ad una perquisizione). In materia di stupefacenti, le forze di polizia dispongono, infatti, di incisivi poteri di propria iniziativa, anche senza un previo mandato da parte dell'autorità giudiziaria: ai sensi dell'art. 103 d. 309/1990 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hannofondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il recente caso di un nostro assistito arrestato in flagranza e processato per essere stato trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente di tipo hashish e successivamente assolto poiché, sulla base di quanto emerso dagli atti, la droga sequestrata era destinata a finalità di uso esclusivamente personale, offre lo spunto per chiarire quale sia il confine di legge tra spaccio di droga ed uso personale. I dati riportati dalla cronaca rivelano, purtroppo, un aumento del consumo (e dello spaccio) di sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani e soprattutto in riferimento alle droghe c. d. pesanti (cocaina ed eroina). Anche nella realtà fiorentina, negli ultimi periodi i giornali hanno più volte dato conto del crescente fenomeno e dell'importante attività di prevenzione e repressione che i Carabinieri e le altre forze di Polizia stanno svolgendo per il capillare contrasto dei fenomeni di spaccio, in particolare lungo la tramvia o nel Parco delle Cascine. Ciò detto, occorre partire dalla considerazione che mentre colui che detiene o spaccia sostanza stupefacente di qualsiasi tipologia commette un reato, la mera detenzione per uso personale configura un illecito amministrativo.
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_______________________________ TABELLE DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.